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Vaccinazioni – adempimenti

La circolare, in merito agli adempimenti vaccinali, prevede che i dirigenti scolastici attuino quanto previsto dall’articolo 3-bis del DL n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017.
Il citato articolo 3 -bis, in merito alla verifica degli studenti in regola con l’obbligo vaccinale, ha previsto una procedura semplificata che vede coinvolti scuole e ASL di riferimento.

Questi gli adempimenti che devono svolgere scuole, ASL e famiglie:

I dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2020, l’elenco degli iscritti (anno scolastico 2020/21) di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo;

Le ALS, entro il 10 giugno 2020, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio 2020, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.

Dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio 2020, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.  Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione  agli esami, per gli altri gradi di istruzione.

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